Proposta di modifica n. 2.134 al ddl C.1713 in riferimento all'articolo 2.
argomenti:  

testo emendamento del 11/11/08

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.