Proposta di modifica n. 2.131 al ddl C.1713 in riferimento all'articolo 2.
argomenti:  

testo emendamento del 11/11/08

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila.»è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.