Proposta di modifica n. 2.123 al ddl C.1713 in riferimento all'articolo 2.
argomenti:  

testo emendamento del 11/11/08

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.