Proposta di modifica n. 13.100 ai ddl C.290 , C.406 , C.1415 , C.1510 , C.1555 , C.1977 in riferimento all'articolo 13.
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testo emendamento del 27/01/09

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il primo comma dell'articolo 684 è sostituito dal seguente: chiunque pubblica o diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione ovvero dati o immagini di cui all'articolo 114, comma 8, del codice di procedura penale, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750.

nuova formulazione del 16/02/09

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis). All'articolo 684 del codice penale è aggiunto il seguente comma: «La stessa pena di cui al primo comma si applica alla violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale».