Articolo aggiuntivo n. 34.033 al ddl C.1972 in riferimento all'articolo 34.

testo emendamento del 17/12/08

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Garante per il credito cui è affidato, d'intesa con la Banca d'Italia, il controllo dei flussi di finanziamento alle imprese e alle famiglie da parte degli istituti bancari e creditizi che hanno usufruito di interventi di ricapitalizzazione da parte dello Stato.
2. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i compiti del Garante di cui al comma 1.