Articolo aggiuntivo n. 34.031 al ddl C.1972 in riferimento all'articolo 34.

testo emendamento del 17/12/08

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.
5-bis. All'imprenditore ittico sono altresì applicabili, nel caso in cui siano più favorevoli, le disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, previste per l'imprenditore agricolo».