Articolo aggiuntivo n. 34.030 al ddl C.1972 in riferimento all'articolo 34.

testo emendamento del 17/12/08

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

1. In alternativa alle disposizioni previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, i marittimi addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa sui natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, possono optare per il regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413.
2. L'opzione di cui al comma 1 ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.
3. All'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1984, n. 413, sono soppresse le parole «, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione».
4. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 luglio 1984, n. 413, la lettera d) è soppressa.