Articolo aggiuntivo n. 34.027 al ddl C.1972 in riferimento all'articolo 34.

testo emendamento del 17/12/08

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Esenzione dell'imposta di bollo).

1. Al numero 21-bis, dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e al settore della pesca e dell'acquacoltura». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.