presentato il 17/12/2008 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Giuseppe RUVOLO (UDC) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 17/12/08
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione).
1. Le vinacce vergini e esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo cielo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi
alla sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.