Articolo aggiuntivo n. 32.03 al ddl C.1972 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 17/12/08

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Centro nazionale sangue).

1. Al fine di consentire al Centro Nazionale Sangue, istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, di ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, razionalizzare i costi ed organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla normativa vigente, allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alle funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico in materia di attività trasfusionali, ivi incluse quelle relative alla raccolta e conservazione del sangue da cordone ombelicale, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.