Articolo aggiuntivo n. 2.023 al ddl C.1972 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 17/12/08

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:

«Art. 123-quater. (Sanzioni). L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito».