Articolo aggiuntivo n. 2.036 al ddl C.1972 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 17/12/08

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 106 del testo unico delle leggi, in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, è disciplinata l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari è dai mediatori del credito.
5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Va Banca d'Italia, rileva trimestralmente:

a) le percentuali medie di indicizzazione praticate dagli intermediari per il credito al consumo;

b) le percentuali medie dei compensi riconosciuti ai mediatori creditizi che si interpongono dell'attività di eredito al consumo da patte dei finanziatori;

c) l'ammontare medio complessivo delle spose di istruttoria e di incasso delle rate di rimborso per i prestiti concessi nell'ambito di attività di credito al consumo.

5-quater. I valori medi derivanti dalla rilevazione prevista dal comma 5-ter sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
5-quinquies. Le percentuali di indicizzazione e di compenso e gli importi delle spese di istruttoria e di incasso praticati nelle operazioni di credito al consumo, per i contratti stipulati in ciascun trimestre, non possono superare i valori medi rilevati nel trimestre precedente e pubblicati ai sensi del comma 5-quater, aumentati della metà. Le clausole contrastanti con la presente disposizione sono nulle.
5-sexies. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto della disciplina di cui ai commi da 5-bis e 5-quinquies».