Articolo aggiuntivo n. 1-bis.02 al ddl C.1961 in riferimento all'articolo 1-bis.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 17/12/08

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. - 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6 punti».