Proposta di modifica n. 2.2 al ddl C.1961 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/12/08

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di garantire il contenimento delle emissioni di CO2, nel caso in cui, nel trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo di biomasse per conversione in biodiesel, la quantità di anidride carbonica equivalente emessa, associata al trasporto stesso per ogni tonnellata trasferita dal luogo di raccolta agli impianti di trasformazione, ecceda la quantità di 50 kg, il contingente di biodiesel prodotto non è sottoposto a defiscalizzazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità per il rispetto della presente norma.