Articolo aggiuntivo n. 2-quater.020 al ddl C.1891 in riferimento all'articolo 2-quater.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 25/11/08

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sociali per interventi e servizi".

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».