Sub Emendamento n. 0.16.0100.6 al ddl C.1441-TER in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 07/10/08

Al capoverso Art. 16-bis, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«L'Autorità per l'energia elettrica e il gas rideterrnina inoltre con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove misure tariffarie per incentivare la realizzazione e l'utilizzo di nuovi terminali di rigassificazione provvedendo in particolare a dimezzare il fattore correttivo che assicura, anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto, la copertura di parte quota dei ricavi di riferimento, di cui alla delibera AEEG n. 178/05, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2005».