Articolo aggiuntivo n. 22.02 al ddl C.1441-TER in riferimento all'articolo 22.
  • status: Approvato (Id. em. 22.08)

testo emendamento del 24/09/08

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione).

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità resti limitata fino a 30 mc, sono adeguati alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, entro il termine del 31 dicembre 2009.