Proposta di modifica n. 38.1 al ddl C.1386 in riferimento all'articolo 38.

testo emendamento del 18/07/08

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 38.
(Avvio immediato dell'attività o dell'intervento mediante autocertificazione dell'imprenditore e del progettista dell'impianto).

1. In caso di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio di attività, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, utilizzando la modulistica messa a disposizione in via telematica.
2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.
4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.
5. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitino di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.
6. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso deglienti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

Art. 38-bis.
(Misure per accelerare l'avvio di attività e la realizzazione di insediamenti produttivi previa variante urbanistica).

1. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione dell'impianto siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.
2. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 1 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 1 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.
3. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 1 non possono essere alienati prima di due anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

Art. 38-ter.
(Attivazione immediata dei nuovi impianti produttivi).

1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune (ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
3. La comunicazione di cui al comma 1 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.
4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.

Art. 38-quater.
(Procedura rafforzata per casi particolari).

1. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attivitàè altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con il regolamento di cui al comma successivo.
2. Con regolamento emanato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti l'Agenzia nazionale per l'ambiente e l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e previo parere, da rendere entro sessanta giorni, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i casi particolari di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi,convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 del presente articolo, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 38-quinquies.
4. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

Art. 38-quinquies.
(Misure per rendere più rapido lo svolgimento della conferenza di servizi).

1. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 01 è sostituito dal seguente:
01. La prima riunione della conferenza di servizi si svolge entro sette giorni ovvero, in caso di particolare e motivata complessità dell'istruttoria, entro quindici giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi si svolge per via telematica«;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.
Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).
2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;
c) ai commi 3 e 4, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
d) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale, anche in formato telematico, recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

2. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il presidente della giunta regionale ovvero il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni»;
b) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
c) al comma 3-quater, le parole: »i commi 3 e 3-bis non si applicano« sono sostituite dalle seguenti: »il comma 3 non si applica".

Art. 38-sexies.
(Misure per favorire l'uso della telematica, la trasparenza e la partecipazione amministrativa).

1. Le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e del privato e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica.
2. Ciascuno sportello unico comunale per le attività produttive di cui all'articolo 38-septies assicura la tempestiva pubblicità, anche mediante il proprio sito internet e il Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, delle seguenti informazioni, che sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale:
a) adempimenti e opportunità relativi all'avvio di nuove attività economiche e alla realizzazione di impianti produttivi;
b) domande e dichiarazioni nonché convocazione di conferenze di servizi ai sensi della presente legge e definizione della relativa procedura;
c) atti adottati in sede di controllo, anche successivo.

3. La conferenza di servizi è convocata dal comune, nei casi di cui all'articolo 38, su motivata istanza dei soggetti, anche costituiti in associazioni o comitati, che ritengono lesi i propri interessi, ovvero su motivata istanza dell'imprenditore che vuole verificare l'esattezza di quanto dichiarato o che a seguito della dichiarazione ha subito un provvedimento interdittivo o confermativo. La convocazione della conferenza, a spese del richiedente risultato soccombente, sospende l'efficacia e i termini d'impugnazione dei provvedimenti interdittivi o conformativi esaminati e non sospende le attività già avviate dai privati, fatte salve le eventuali misure cautelari adottate dall'amministrazione competente.

Art. 38-septies.
(Sportello unico comunale per le attività produttive, rete telematica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e convenzioni con le associazioni imprenditoriali).

1. La legge regionale individua gli ambiti minimi al di sotto dei quali è obbligatoria la gestione associata da parte dei comuni interessati degli sportelli unici per le attività produttive, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, attraverso il sistema informatico della rete camerale, la connessione informatica tra gli sportelli unici per le attività produttive e il registro delle imprese, anche ai fini della comunicazione unica per la nascita di nuove imprese e dell'attuazione degli adempimenti di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, rendendo disponibile la consultazione pubblica degli sportelli unici per le attività produttive mediante il Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. I comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni imprenditoriali stipulano convenzioni concernenti le forme di assistenza delle quali gli utenti degli sportelli unici per le attività produttive possono avvalersi e le forme di assistenza gratuita all'utilizzo delle procedure telematiche previste ai sensi del comma 2.