Articolo aggiuntivo n. 49.05 al ddl C.1386 in riferimento all'articolo 49.

testo emendamento del 08/07/08

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Difensore Civico nazionale).

1. È istituito il Difensore Civico nazionale, con sede in Roma.
2. Il Difensore Civico nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il Difensore Civico nazionale è organo monocratico, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e dei Senato della Repubblica su indicazione delle competenti commissioni parlamentari tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno cinque anni, diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio e siano proposte entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge da almeno dieci associazioni nazionali impegnate nella tutela dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.
3. Il Difensore Civico nazionale tutela i cittadini nei confronti degli abusi e delle disfunzioni della Pubblica Amministrazione. A tal fine ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di ottenere da essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni.
4. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela dei cittadini, il Difensore Civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale o comportamenti commissivi ed omissivi della pubblica amministrazione, determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente dei Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. Ove ne ravvisi l'opportunità, esprime indicazioni circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
5. Il Difensore Civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio; delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico dei personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le autorità indipendenti.
6. Il Difensore Civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti dei fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Al Difensore Civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.
7. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione dei Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009.
Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 1.000;
2009: - 1.000;
2010: - 1.000.