Proposta di modifica n. 44.7 al ddl C.1386 in riferimento all'articolo 44.

testo emendamento del 08/07/08

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2, comma 124, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «2006»è sostituita dalla seguente: «2002».
1-ter. Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 1-bis, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sia in relazione al diritto che alle somme erogate, non si procede al relativo recupero.
1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.