presentato il 08/07/2008 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Raffaello VIGNALI (PdL)
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testo emendamento del 08/07/08
Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:
2. Le disposizioni del seguente articolo attengono alla tutela della concorrenza per garantire in maniera uniforme sul territorio nazionale i principi fondamentali per l'accesso all'attività d'impresa, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Le regioni, fatti salvi i termini e i procedimenti previsti dal presente articolo, nell'esercizio delle proprie competenze emanano norme dirette a garantire tempi certi e un'ulteriore semplificazione delle procedure.
3. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato, anche avvalendosi delle associazioni di categoria, presenta all'ufficio del registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, esclusivamente per via telematica, la comunicazione unica di avvio dell'attività di cui al presente articolo. Ai predetti fini è onere dell'interessato munirsi della firma digitale e di una casella di posta elettronica certificata che è iscritta nel registro delle imprese con effetti giuridici equivalenti alla sede d'impresa; in alternativa, la domanda può essere presentata per via telematica tramite i centri di servizi delle organizzazioni di categoria che provvedono, se richiesto, a curare la gestione della casella di posta elettronica certificata con effetti giuridici equivalenti alla sede d'impresa.
4. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in accordo con le associazioni di categoria, mettono a disposizione per via telematica le informazioni concernenti i requisiti minimi necessari per l'avvio delle singole tipologie di attività d'impresa. II modello di comunicazione unica è unico a livello nazionale ed è approvato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), sentito il Ministero dello sviluppo economico. La comunicazione unica al registro delle imprese sostituisce tutti i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, di competenza dello sportello unico delle attività produttive.
5. Contestualmente al ricevimento della comunicazione unica, l'ufficio del registro delle imprese rilascia la ricevuta telematica dell'avvenuto deposito, che costituisce a tutti gli effetti titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale. È compito dei registro delle imprese dare notizia dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica esclusivamente per via telematica, con notifica nella casella istituzionale di posta elettronica certificata, agli uffici e alle amministrazioni competenti, anche avvalendosi dello sportello unico delle attività produttive. Le modalità di trasmissione delle informazioni tra l'ufficio del registro delle imprese e gli sportelli unici delle attività produttive sono definite con apposita convenzione stipulata tra l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presento legge. Decorso inutilmente tale termine, la documentazione è comunque inviata utilizzando la casella istituzionale di posta elettronica certificata pubblicata nel sito www.indicepa.gov.it.
6. Per le attività d'impresa che comportano il rischio di gravi pregiudizi alla salute, alla pubblica incolumità e ai beni ambientali, l'avvio dell'attivitàè subordinato alla richiesta della preventiva autorizzazione all'amministrazione competente. L'amministrazione provvede nel termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende approvata. In caso di diniego, l'amministrazione è tenuta a dare adeguata motivazione; in nessun caso possono essere addotti motivi imputabili a inadempienze dell'amministrazione stessa.
6-bis. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, è allegata alla comunicazione unica la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa dalla società professionale o dal professionista abilitato autore del progetto. Per gli interventi edilizi restano salve le disposizioni vigenti relative alla comunicazione di inizio attività e al permesso di costruire. Le variazioni intervenute successivamente all'avvio dell'attività d'impresa possono essere comunicate esclusivamente per via telematica all'ufficio del registro delle imprese mediante autocertificazione. Le certificazioni rilasciate all'impresa dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono comunicate esclusivamente per via telematica all'ufficio dei registro delle imprese che le inserisce nel Repertorio economico amministrativo (REA) delle camere di commercio. In nessun caso le amministrazioni pubbliche possono richiedere la produzione di certificazioni già depositate presso il REA; a tale fine l'impresa è tenuta a indicare esclusivamente la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui è iscritta e il proprio numero di iscrizione nel registro delle imprese.
6-ter. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'intesa con gli uffici e le amministrazioni competenti, nel termine perentorio di sessanta giorni, provvedono a effettuare la verifica unica sull'esistenza dei requisiti dichiarati. L'esito della verifica unica è annotato nel REA. Le certificazioni rilasciate dagli enti di normalizzazione autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive del procedimento di verifica unica. Nelle more dell'attività di verifica, il sistema informativo camerale consente a tutti gli interessati di conoscere la situazione aggiornata della nuova impresa. Qualora siano riscontrate difformità rispetto ai requisiti minimi stabiliti ai sensi del comma 4 del presente articolo, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in nome e per conto degli uffici e delle amministrazioni competenti, indica all'impresa le modifiche da apportare e concorda con la stessa i tempi e le modalità di adeguamento. Nelle more del procedimento di verifica unica e nei termini concordati per l'adeguamento, l'attività non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o il mancato rispetto dei requisiti minimi, e le amministrazioni competenti non possono esercitare poteri sanzionatori, fatti salvi i casi in cui è riscontrata una grave difformità rispetto a quanto dichiarato. La verifica unica si considera positivamente conclusa se entro sessanta giorni la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non presenta richieste di integrazione e di adeguamento. A tale fine l'ufficio dei registro delle imprese, attraverso il sistema informativo, provvede alla chiusura della procedura informatica.
6-quater. Al fine di favorire il procedimento tramite la comunicazione unica e la riorganizzazione delle funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle amministrazioni competenti, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle prescrizioni normative, ivi compresa la normativa tecnica, degli adempimenti procedurali e degli oneri finanziari di competenza dello Stato applicabili agli operatori economici e alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti gli adempimenti procedurali per la realizzazione di impianti produttivi e per l'esercizio dell'attività d'impresa, ivi comprese le disposizioni dei codice civile e delle leggi speciali relative alla tenuta e alle condizioni per l'iscrizione al registro delle imprese, con le norme della presente legge, con particolare riferimento all'assegnazione al conservatore dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione d'ufficio e all'introduzione di modalità, alternative all'intervento notarile necessario al fini dell'iscrizione, per la costituzione, modificazione e cancellazione di società di persone e il trasferimento di quote e di aziende;
b) riordino e coordinamento, in uno o più testi unici, delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i requisiti tecnici, professionali ed economici oggetto di autocertificazione ai sensi del presente articolo.
6-quinquies. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6-quater del presente articolo, dopo la previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione, sono inviati alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento che individua le attività di cui al comma 6 del presente articolo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e l'Istituto superiore di sanità e con il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Lo schema dei regolamento è inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data della trasmissione.
6-sexies. Il Governo e le regioni promuovono intese e accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata al fine di:
a) garantire l'attuazione della presente legge e uniformare le procedure a livello regionale e locale;
b) individuare le modalità operative uniformi relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informatici e telematici previsti dalla presente legge, coordinandole con le norme dei codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai fini dell'adozione delle conseguenti misure organizzative, anche in deroga a vigenti disposizioni di legge o regolamentari nazionali, regionali e locali;
c) coordinare le norme della presente legge prevedendo l'abrogazione delle disposizioni nazionali contrastanti.
6-septies. La comunicazione unica si applica ai procedimenti avviati a partire dal 1o gennaio.
6-octies. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per quanto di loro competenza, si adeguano ai principi generali contenuti nella presente legge entro il 31 dicembre 2008.
6-nonies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.