Proposta di modifica n. 16.7 al ddl C.1386 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 08/07/08

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In favore degli Atenei, che nei propri statuti hanno introdotto norme che separano la responsabilità di bilancio da quella didattica e di ricerca, sono consentiti trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità, che godono di esenzione da tasse e imposte indirette deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, dei medesimi Atenei, sono ridotti del 90 per cento.