Proposta di modifica n. 11.13 al ddl C.1386 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 08/07/08

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il Fondo di cui al comma 9 è ripartito sulla base di una aliquota non inferiore al 70 per cento per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 3 e per una aliquota non inferiore al 30 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), c), d), ed e) del comma 3.