Proposta di modifica n. 3.14 al ddl C.1386 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 08/07/08

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
all'articolo 66, sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Per il triennio 2009-2011, le università possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;
all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;
b) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento» ovunque ricorrano;
c) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con: «0,20 per cento».