Proposta di modifica n. 2.6 al ddl C.1966 in riferimento all'articolo 2.
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testo emendamento del 10/12/08

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere la mobilità del personale docente, una quota non inferiore allo 0,1 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata ad incentivare la mobilità di professori e ricercatori tra le istituzioni universitarie italiane.