Sub Emendamento n. 0.39-bis.215.2 al ddl C.1441-QUATER in riferimento all'articolo 39-bis.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 28/10/08

All'articolo 39-bis, comma 1-bis, sostituire le parole: con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie, con le seguenti: che assicurino, per il riconoscimento delle attività usuranti, il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), e g), della legge 24 dicembre 2007 numero 247, e provvedano a stanziare le risorse economiche necessarie a garantire, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, la conseguente tutela economica riconosciuta.