Proposta di modifica n. 9.58 al ddl C.1145 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 17/06/08

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. I cittadini residenti nei comuni interessati dagli interventi di localizzazione degli impianti e dei siti di cui al presente articolo, nonché agli articoli 5, 6 e 8, e fino alla fine dell'emergenza di cui all'articolo 19, godono di una riduzione pari all'ottanta per cento delle accise a carico della bolletta elettrica.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 7-bis, stimati in 100 milioni di euro per l'anno 2008 e in 200 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare, fino a concorrenza degli oneri, delle dotazioni di cui alla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.