Articolo aggiuntivo n. 3.0.8 al ddl S.1720 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 16/04/10

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285)

        1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, è soppresso il comma 1.

        2. Dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:

        ''Art. 60-bis. – (Autovetture, motoveicoli e ciclomotori da competizione su strada). – 1. Sono considerati mezzi da competizione su strada le autovetture, i motoveicoli ed i ciclomotori immatricolati in conformità delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo III, cui sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla Federazione nazionale sportiva ACI e dalla Federazione motociclistica italiana, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funziona li, idonee ad adattarle alla partecipazione alle competizioni Sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9.

        2. La Federazione nazionale sportiva ACI e la Federazione motociclistica italiana rilasciano alle autovetture, ai motoveicoli ed ai ciclomotori da competizione su strada, a seguito di verifica della conformità delle stesse ai regolamenti tecnici di cui al comma 1, il passaporto tecnico, sui quale sono annotati i dati della autovettura o del motoveicolo e del proprietario. Gli uffici dell'ACI, a fronte dell'avvenuto rilascio del passaporto tecnico da pate della Federazione nazionale sportiva ACI per le autovetture e della Federazione motociclistica italiana per le moto, procedono all'aggiornamento della carta di circolazione, tramite l'inserimento della dicitura "autovettura da competizione su strada o motoveicolo da competizione su strada", su richiesta e a spese dell'interessato, dandone poi comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78.

        3. Le autovetture, i motoveicoli ed i ciclomotori da competizione su strada possono circolare solo in occasione dello svolgimento di competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9. L'autorizzazione alla circolazione si estende su tutto il percorso, compresi i percorsi di servizio strettamente connessi alle operazioni preliminari e finali, e per l'intera durata della competizione o dell'allenamento, secondo quanto previsto dal regolamento particolare di gara approvata dalla federazione nazionale sportiva ACI o dalla Federazione motociclistica italiana.

        4. Le autovetture da competizione su strada, esclusivamente durante la gara, possono esibire in sostituzione della targa di cui all'articolo 100, custodita all'interno dell'abitacolo o apposta sul parafango posteriore, un pannello, di dimensioni ridotte rispetto all'originario, recante le indicazioni della targa originaria. Per quanto attiene ai motoveicoli e ciclomotori da competizione su strada, essi possono sostituire la targa posteriore, secondo le stesse modalità previste per le autovetture.

        5. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada, all'atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposte a controllo rispettivamente a cura della federazione nazionale sportiva ACI e della Federazione motociclistica italiana, che ne verificano, ai sensi del regolamenti tecnici di cui al comma 1, la conformità, la sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento, nonché l'assenza di elementi di pericolosità, per costruzione o per stato di manutenzione. La conformità delle caratteristiche delle autovetture e del motoveicoli ai regolamenti tecnici è attestata dal passaporto tecnico di cui al comma 2, sul quale è annotata l'effettuazione di ciascun controllo. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80.

        6. Le autovetture, motoveicoli e ciclomotori in assetto da competizione su strada possono circolare su strada al di fuori delle competizioni sportive o del percorsi di allenamento solo se vengono ripristinate le caratteristiche costruttive precedenti alle modifiche adottate nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla Federazione Sportiva nazionale ACI e dalla Federazione motociclistica italiana di cui al presente articolo''».