presentato il 16/04/2010 in VIII Lavori pubblici, comunicazioni del Senato da Piergiorgio STIFFONI (Lega) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
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testo emendamento del 16/04/10
RESPINTO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida, si può applicare una riduzione della massa complessiva pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole del metano o del GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia, di cui al presente comma, non può superare il limite massimo di una tonnellata. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, la riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».