Proposta di modifica n. 1.38 al ddl S.1905 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 15/04/10

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabilite le modalità attraverso le quali ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma finalizzati alla sperimentazione di specifici modelli organizzativi e funzionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) coerenza con la programmazione, gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario;

            b) integrazione con le esigenze e gli obiettivi di sviluppo dei diversi territori, sentito, per quanto di competenza, il coordinamento regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998, anche al fine di acquisire specifiche risorse aggiuntive da parte degli enti regionali o provinciali;

            c) programmazione e selezione degli accessi studenteschi ai corsi di studio attivati nel territorio di riferimento con particolare riguardo a un'equilibrata e razionale distribuzione della domanda studentesca;

            d) valorizzazione e razionale integrazione delle specificità didattiche e di ricerca delle diverse sedi universitarie sul territorio nazionale;

            e) avvio di appositi piani pluriennali di progressivo riequilibrio finanziario in presenza di casi di discostamento dai parametri e dagli indicatori nazionali di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 2 della legge n. 1 del 2009 mediante il ricorso a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

        4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

            a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,27 per cento''».