Proposta di modifica n. 1.23 al ddl S.1905 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 15/04/10

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse su base regionale e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università svantaggiate, migliorandone la qualità delle performance, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale».