Proposta di modifica n. 1.22 al ddl S.1905 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 15/04/10

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In virtù di tali accordi le università che raggiungano risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca e conseguano parametri di equilibrio finanziario definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministro, sentita l'ANVUR, possono essere autorizzate a derogare alle norme previste in tema di organizzazione, reclutamento e stato giuridico».