Proposta di modifica n. 11.10
al ddl S.1905 in riferimento all'articolo 11.
presentato il 30/03/2010 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Giuseppe CAFORIO (IdV)
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testo emendamento del 30/03/10
Al comma 2, dopo le parole: «ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università», aggiungere le seguenti: «con l'eccezione del personale tecnico di area sanitaria, per le attività formative caratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione istituti ed attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ovvero per i corsi di insegnamento previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, secondo i criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo».