Proposta di modifica n. 10.41 al ddl S.1905 in riferimento all'articolo 10.
  • presentato il 30/03/2010 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Fabio GIAMBRONE (IdV)

testo emendamento del 30/03/10

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto''».