Proposta di modifica n. 10.29
al ddl S.1905 in riferimento all'articolo 10.
presentato il 30/03/2010 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Giovanni PROCACCI (PD)
Vedi anche ...
testo emendamento del 30/03/10
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, è determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro».