Proposta di modifica n. 10.29 al ddl S.1905 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 30/03/10

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, è determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro».