Proposta di modifica n. 10.12 al ddl S.1905 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 30/03/10

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e due anni, sono rinnovabili una sola volta e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari».