Proposta di modifica n. 10.12
al ddl S.1905 in riferimento all'articolo 10.
presentato il 30/03/2010 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Gianpiero D'ALIA (UDC-SVP) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 30/03/10
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e due anni, sono rinnovabili una sola volta e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari».