Proposta di modifica n. 10.1 al ddl S.1905 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 30/03/10

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono stipulare, per lo svolgimento di attività di ricerca, contratti di ricerca a tempo determinato con i soggetti di cui al comma 2».