presentato il 19/03/2010 in Assemblea del Senato da Alberto FILIPPI (Lega) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 19/03/10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni sulla tracciabilità dei princìpi attivi dei farmaci)
1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato il nome e la nazionalità della società che ha prodotto il relativo principio attivo.
2. Il Ministero della salute, con decreto da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.
3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2009.
4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2009 è consentita fino al 31 dicembre 2012.
5. All'articolo 116, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, dopo il punto 3), inserire il seguente:
«4) l'informazione sul luogo di produzione del principio attivo; nella pubblicità scritta e sulla stampa quotidiana, la comunicazione è svolta nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3).»