Articolo aggiuntivo n. 31.0.2 al ddl S.1305 in riferimento all'articolo 31.
  • status: Precluso

testo emendamento del 19/03/10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni sulla tracciabilità dei princìpi attivi dei farmaci)

        1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato il nome e la nazionalità della società che ha prodotto il relativo principio attivo.

        2. Il Ministero della salute, con decreto da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

        3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2009.

        4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2009 è consentita fino al 31 dicembre 2012.

        5. All'articolo 116, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006 n.  219, dopo il punto 3), inserire il seguente:

        «4) l'informazione sul luogo di produzione del principio attivo; nella pubblicità scritta e sulla stampa quotidiana, la comunicazione è svolta nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3).»