Articolo aggiuntivo n. 21.0.16 al ddl S.1305 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Precluso

testo emendamento del 19/03/10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, al fine di esonerare le imprese elettriche con meno di 5.000 utenze dall'obbligo di applicazione della delibera AEEG 333/2007».