Proposta di modifica n. 5.1
al ddl S.852 in riferimento all'articolo 5.
presentato il 11/03/2010 in II Giustizia del Senato dal Governo.
Vedi anche ...
testo emendamento del 11/03/10
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5. (Condizione di procedibilità) - 1. Il delitto di cui all'articolo 414 del codice penale, quando ricorre l'aggravante prevista dal quarto comma della medesima disposizione, commesso dallo straniero in territorio estero in danno dello Stato italiano, è punito a richiesta del Ministro della giustizia.»