presentato il 10/02/2010 in I Affari Costituzionali del Senato da Anna Maria CARLONI (PD) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 10/02/10
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga dei termini di sospensione delle procedure esecutive di rilascio)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, è sostituito dai seguenti:
''1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione e morosità, quando questa sia indipendente dalla volontà del conduttore e motivata da sopravvenute e comprovate difficoltà economiche connesse alla perdita del lavoro, alla sottoposizione alla cassa integrazione, a gravi patologie riguardanti lo stato di salute di uno dei membri della famiglia, degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, sino al 31 dicembre 2010, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico''.
2. Al fine di garantire al Comune di Napoli la realizzazione del programma per l'acquisto di alloggi e per l'affitto di alloggi da destinare a locazioni temporali delle famiglie residenti sottoposte a sfratto ed in possesso dei requisiti per l'accesso ad un alloggio pubblico ai sensi della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sono stanziati 11,5 milioni di euro.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 2, pari a euro 11,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».