Proposta di modifica n. 8.703 al ddl S.1955 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 10/02/10

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «4-bis. Il termine previsto dall'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003 n. 326, è fissato in via ultimativa al 31 dicembre 2010.

        4-ter. All'articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazione, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono eliminate le parole: "dei beni ambientali e paesistici".

        4-quater. Dopo l'articolo 32, comma 27, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 326: sono inseriti i seguenti:

        "27-bis. La speciale sanatoria di cui al presente articolo si applica anche agli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del medesimo decreto legislativo. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, nella parte in cui dispone che l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.

        27-ter. Per gli interventi di cui al comma che precede, gli interessati, entro il 31 dicembre 2010, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'Amministrazione abbia adottato il provvedìmento di diniego in riferimento alle domande di condono edilizio precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale ed amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze"».

        4-quinquies. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 5, sono aggiunti i seguenti:

        "Gli immobili così acquisiti sono destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono assegnati in locazione, previa verifica dell'idoneità statica ed igienico sanitaria degli edifici; i comuni. con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale a cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio.

        Analoga procedura è attivata dai comuni anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale".».