Articolo aggiuntivo n. 1.0.10
al ddl S.1955 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 10/02/2010 in Assemblea del Senato da Filippo SALTAMARTINI (PdL)
Vedi anche ...
testo emendamento del 10/02/10
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Agevolazione fiscale per gasolio e gpl per comuni parzialmente metanizzati ricadenti in zone climatiche E)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».