Proposta di modifica n. 8.1 al ddl S.1193 in riferimento all'articolo 8.
  • presentato il 05/02/2010 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Cosimo SIBILIA (PdL)
  • status: Approvato
argomenti:      

testo emendamento del 05/02/10

Al comma 1, sostiure le lettere a) e b) con le seguenti:

"a) al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole: "una quota" sono inserite le seguenti: "dello 0,5 per cento" e dopo le parole "da quelle calcistiche," sono inserite le seguenti: "fermo restando che, in riferimento al solo organizzatore del campionato di Serie A, la quota dello 0,5 per cento è quella di cui all'articolo 24";  il comma 2 dell'articolo 22 è abrogato;

b) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Art. 24 (mutualità per le categorie inferiori) - 1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22, 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B, 1 per cento all'organizzatore dei campionati di Prima e di Seconda Divisione,  1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche"