presentato il 05/02/2010 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Mario PITTONI (Lega)
status: Respinto
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testo emendamento del 05/02/10
Al comma 1, sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 8
(Modifiche al sistema di ridistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9)
1. Anche al fine di agevolare le società sportive professionistiche nella pianificazione dei progetti di realizzazione o ristrutturazione degli stadi al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Mutualità generale)
1. L'organizzatore delle competizioni destina lo 0,5 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 allo sviluppo dei settori professionistici delle discipline sportive che effettuano campionati a squadre diversi da quelli calcistici e precisamente lo 0,35 per cento all'organizzatore del campionato di Serie A di basket e lo 0,15 per cento all'organizzatore del campionato della Legadue di basket. Il comma 2 dell'articolo 22 è abrogato;
b) l'articolo 23 è abrogato.
c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Mutualità per le categorie inferiori) - 1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori, destina loro una quota del 9,5 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, di cui 7,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B, 1 per cento all'organizzatore dei campionati di Prima e di Seconda Divisione, 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche";
d) al comma 5 dell'articolo 27, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 4"; al comma 6 dell'articolo 27 dopo le parole "articoli 22" sono soppresse le parole "comma 2".