presentato il 03/02/2010 in I Affari Costituzionali del Senato da Antonio BATTAGLIA (PdL)
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testo emendamento del 03/02/10
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
Al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma sostituire la parola: ''corso-concorso'' con la parola: ''corso'';
b) il 5 comma è sostituito dal presente:
"5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.";
c) il comma 6 è sostituito dal presente:
"6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso, approvata dal consiglio nazionale di. amministrazione. Tutti coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto sono iscrivibili all'Albo anche gli abilitati rientranti nella maggiorazione del 30%.";
d) il comma 7 è abrogato.».