Proposta di modifica n. 1.187
al ddl S.1955 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 03/02/2010 in I Affari Costituzionali del Senato da Raffaele LAURO (Misto) e altri
Vedi anche ...
testo emendamento del 03/02/10
Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:
«23-bis. La disposizione di cui all'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che per durata del contratto di locazione finanziaria si intende quella prevista dalle parti all'atto della stipula. Quanto prospettato non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.