presentato il 03/02/2010 in I Affari Costituzionali del Senato da Colomba MONGIELLO (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 03/02/10
Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«23-bis. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:
a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione degli stessi e delle altre entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione degli stessi e delle altre entrate nei comuni fino a 200.000 abitanti;
c) 10 milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione degli stessi e delle altre entrate nei comuni oltre i 200.000 abitanti.
23-ter. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.
23-quater. È abrogato il comma 7-bis, dell'articolo 32, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».