Articolo aggiuntivo n. 27.0.9 al ddl S.1167 in riferimento all'articolo 27.
  • status: Approvato

testo emendamento del 20/11/09

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Comunicazioni Imprese Di Assicurazione – Inps)

        1. A decorrere dal 1º giugno 2009, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

        2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabiti a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.

        3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un ''certificato di indennità corrisposte'' (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.

        4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare, preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3.».