presentato il 20/11/2009 in I Affari Costituzionali del Senato da Pasquale GIULIANO (PdL)
status: Approvato
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testo emendamento del 20/11/09
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Comunicazioni Imprese Di Assicurazione Inps)
1. A decorrere dal 1º giugno 2009, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.
2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabiti a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un ''certificato di indennità corrisposte'' (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.
4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare, preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3.».