Articolo aggiuntivo n. 27.0.10 al ddl S.1167 in riferimento all'articolo 27.
  • status: Approvato

testo emendamento del 20/11/09

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)

        Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal primo gennaio 2009, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti, ferme restando le potestà delle commissioni provinciali dell'artigianato e degli altri organi o enti competenti ad ogni altro fine. L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari del presente comma per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.».